Assicura tutte le attività consentite dalla Legge e dai Regolamenti
Si assicurano i singoli professionisti, lo studio
associato, i soci dello studio e qualsiasi persona fisica che opera, ha
operato od opererà per conto dell’assicurato in qualità di: dipendente,
praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero (vedi
definizioni alle voci d/e dell’ art. 2 )
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La
copertura è operante per le Richieste di Risarcimento in Italia
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TARIFFA INGEGNERI/ARCHITETTI |
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Massimale € 250.000
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Massimale € 500.000
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Massimale € 1.000.000 |
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Per fatturati fino ad € 50.000 |
Premio annuo
totale € 385 |
Premio annuo totale € 550 |
Premio annuo totale € 950 |
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Per fatturati fino ad € 100.000 |
Premio annuo
totale 595 |
Premio annuo totale € 775 |
Premio annuo totale € 1.050 |
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Tassi
percentuale indicativi su fatturati oltre i 100.000 € |
0,89 % ( con premio
minimo annuo di € 1.040 ) |
1,13 % ( con premio
minimo annuo di € 1.280 ) |
1,29 % ( con premio minimo
annuo di € 1.520 ) |
TARIFFA GEOMETRI/PERITI |
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Massimale € 250.000
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Massimale € 500.000
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Massimale € 1.000.000 |
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Per fatturati fino ad € 50.000 |
Premio annuo
totale € 270 |
Premio annuo totale € 340 |
Premio annuo totale € 450 |
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Per fatturati fino ad € 100.000 |
Premio annuo
totale € 395 |
Premio annuo totale € 450 |
Premio annuo totale € 675 |
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Tassi
percentuale indicativi su fatturati oltre i 100.000 € |
0,87 % ( con premio
minimo annuo di € 1.040 ) |
1,10 % ( con premio
minimo annuo di € 1.280 ) |
1,27 % ( con premio
minimo annuo di € 1.520 ) |
In aggiunta ai massimali
sopraindicati, sono compresi in garanzia Costi e Spese, fino al 25 % del massimale
garantito prescelto :
si intendono tutti i costi e
le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto
dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla
gestione e/o dalla transazione di una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi
anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto
degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono emolumenti o salari,
provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell’Assicurato e/o di un membro
del suo staff e/o dei suoi Collaboratori. L’Indennizzo per i compensi di
Avvocati ai sensi della presente Polizza non eccederà le tariffe professionali
in vigore applicabili, salvo diverso accordo con gli Assicuratori. I Costi e le
Spese, come previsto all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei
Limiti di Indennizzo indicati al punto 4 del Certificato e sono corrisposti
in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti
all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto.
LA GARANZIA DI RETROATTIVITA’ E’ DI 2 ANNI ED E’ GIA’
COMPRESA NEI PREMI e/o TASSI
I suddetti premi e/o tassi sono comprensivi anche
delle imposte del 22.25%
I sopraindicati tassi e premi sono applicabili per i
rischi senza sinistri. I casi con sinistri verificatesi negl’ultimi 5 anni
saranno valutati singolarmente, dopo l’esame del questionario (
per fatturati oltre i 100.000 € ).
Qualora siate interessati ad una copertura
immediata, rispondeteci a queste 2 semplici domande:
1)
Siete
a conoscenza di preesistenza di perdite e richieste di risarcimento ?
2)
Siete
a conoscenza di preesistenza di circostanze note ?
INTERPELLATECI PER MASSIMALI - FATTURATI DIVERSI,
RICHIESTE PARTICOLARI (Ad es. recupero parcelle) E/O PER PIU’ RISCHI DA
ASSICURARE significativi sconti.
SIAMO
A VOSTRA DISPOSIZIONE ANCHE PER CAUZIONI E FIDEJUSSIONI ENTI PUBBLICI E
PRIVATI.
DEFINIZIONI
e CONDIZIONI della
Polizza di Responsabilità Civile
Professionale
Ingegneri – Architetti – Geometri – Periti Industriali
Sezione A
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Obbligazione temporale
dell’Assicuratore (Claims Made) ARTICOLO
I
Dietro pagamento del Premio convenuto, preso atto di quanto
sottoscritto nella Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed
esclusioni di questo contratto di Assicurazione
gli Assicuratori
convengono di tenere indenne
l’Assicurato contro le Perdite – delle quali sia tenuto a rispondere quale
civilmente responsabile - che traggono origine da ogni Richiesta di
Risarcimento fatta da Terzi all’Assicurato stesso per la prima volta e
notificate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione indicato nel
punto 3) del Certificato o durante il Maggior Termine per la notifica delle
Richieste di Risarcimento (se concesso), purché tali Richieste di Risarcimento
siano originate da un Atto Illecito commesso durante il Periodo di
Assicurazione o di Retroattività (se concessa) nell’espletamento delle attività
indicate al punto 5) del Certificato. Le attività coperte sono tutte quelle consentite
dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.
DEFINIZIONI ARTICOLO
II
Le parti attribuiscono il seguente significato alle parole
usate nella presente polizza:
a)
Per
Proposta:
si intende il formulario attraverso
il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali
per la valutazione del rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato di comunicare
tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla
valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt.
1892-1893-1894 del Codice Civile. La Proposta forma parte integrante del
contratto.
b)
Per
Certificato:
si intende il documento allegato alla
presente polizza che riporta i dati dell’Assicurato e la sua attività, il
Periodo
dell’Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il Premio ed eventuali dettagli
dell’Assicurazione. Il Certificato forma parte integrante del contratto.
c)
Per
Contraente:
si intende la persona fisica, l’Associazione Professionale,
lo Studio Associato o la Società indicati nel Punto 1 del Certificato, che
stipula l’Assicurazione per conto dell’Assicurato.
d)
Per
Assicurato:
�
in
caso di persona fisica si intende:la Ditta individuale nominata al punto 1 del
Certificato.
�
in
caso di Associazione Professionale o di Studio Associato o di Società si
intende:
l’Associazione
Professionale o lo Studio Associato o la Società nominata al punto 1 del
Certificato, i partners,
i professionisti associati, tutti i soci e i
collaboratori esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome
dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società;
Per Assicurato si intende anche colui che è stato partner
in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che lo
diventa durante la vigenza della polizza.
e) Per
Collaboratori:
si intende qualsiasi persona
fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell’Assicurato in qualità di: ~ dipendente, praticante, apprendista, studente,
corrispondente italiano od estero;
anche
a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi,
per incarichi temporanei con l’Assicurato nello svolgimento delle attività previste
nell’art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e di cui l’Assicurato stesso ne debba
rispondere.
f) Per
Assicuratori:
si intendono i soggetti indicati nella Polizza.
g) Per
Terzo:
si intende qualsiasi soggetto, persona
fisica e/o giuridica diversa dall’Assicurato o dai suoi dipendenti. Il termine Terzo esclude:
i.
il
coniuge (che non sia legalmente separato), i genitori, i figli e qualsiasi
altro familiare che risieda con l’Assicurato;
ii.
le
imprese o Società di cui l’Assicurato sia titolare o contitolare o di cui sia
direttamente od indirettamente azionista di maggioranza o controllante come
previsto dal Codice Civile italiano;
iii.
i
Collaboratori dell’Assicurato nonchè le persone che sono con questi in rapporti
di parentela come previsto al precedente punto i).
h)
Per
Periodo di Assicurazione:
si intende il Periodo indicato al punto 3 del Certificato.
i)
Per
Retroattività:
si intende il periodo di tempo
compreso tra la data indicata al punto 10 del Certificato e la data di
decorrenza del Periodo di Assicurazione indicata al punto 3 del Certificato.
Gli Assicuratori riterranno valide le Richieste di Risarcimento concernenti
fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall’Assicurato durante il
Periodo di Assicurazione od il Maggior Termine per la notifica delle Richieste
di Risarcimento (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che
si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto
periodo di Retroattività. I Limiti di
Indennizzo in aggregato indicati al punto 4 del Certificato non s ’intenderanno
in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.
j) Per
Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento:
si intende il periodo di tempo
immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione
specificato al punto 3 del Certificato, durante il quale l’Assicurato ha il
diritto di avanzare Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi o che
si presuma siano stati commessi, individualmente o collettivamente, durante il
Periodo di Assicurazione indicato al punto 3 del Certificato e nel periodo di
Retroattività indicato al punto 10 del Certificato (se concesso).
k) Per
Atto Illecito:
si intende qualsiasi effettivo o presunto atto colposo,
infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni, compiuti
dall’Assicurato o da un membro del suo staff o dai suoi Collaboratori. Atti
Illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa
costituiranno un singolo Atto Illecito.
l) Per
Perdita:
si intende:
i.
l’obbligo
di risarcimento dei danni derivante da sentenze o transazioni cui l’Assicurato
sia tenuto per legge;
ii.
i
Costi e Spese sostenuti da un Terzo che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare
per effetto di un provvedimento giudiziale;
iii. i Costi e Spese (soggette alla
definizione che segue) sostenute dall’Assicurato con il consenso scritto degli
Assicuratori nella attività di investigazione, monitoraggio, difesa o
transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro
l’Assicurato per Responsabilità Civile.
m) Per Costi e Spese, fino al
25 % del massimale garantito corrisposti in aggiunta allo stesso:
si intendono tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente
sostenute da o in nome e per conto dell’Assicurato derivanti dall
’investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di
una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di
impugnazione, previo il preventivo consenso scritto degli Assicuratori. Costi e
Spese non comprendono emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi
ed indennità dell’Assicurato e/o di un membro del suo staff e/o dei suoi
Collaboratori. L’Indennizzo per i compensi di Avvocati ai sensi della presente
Polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo
diverso accordo con gli Assicuratori. I Costi e le Spese, come previsto
all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo
indicati al punto 4 del Certificato e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o
Scoperto.
Non saranno considerate Costi e Spese le attività di
investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli Assicuratori.
n)
Per
Polizza:
si intende il documento che prova l’assicurazione.
o)
Per
Premio:
si intende la somma dovuta dall’Assicurato agli
Assicuratori.
p) Per
Richiesta di Risarcimento:
si intende:
a)
qualsiasi
citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali
neiconfronti dell’Assicurato, oppure
b)
qualsiasi
contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all’Assicurato;
Più Richieste di Risarcimento
contestuali riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito anche se
costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica
Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, a:
�
un
unico Limite di Indennizzo
�
un
unico Scoperto o Franchigia
q) Per
Circostanze:
si intende:
a)
qualsiasi
manifestazione dell ’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti
dell’Assicurato;
b)
qualsiasi
rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta
dell’Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Risarcimento.
r) Per
Indennizzo:
si inteìnde la somma dovuta dagli Assicuratori ai sensi
della presente polizza.
s) Per
Limite di Indennizzo:
si intende l’ammontare che rappresenta l’obbligazione
massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun
Periodo di Assicurazione compreso l’eventuale Maggior Termine per la notifica
delle Richieste di Risarcimento. Tali ammontari sono specificatamente indicati
al punto 4 del Certificato. A tali ammontari vanno aggiunti i Costi e le Spese
come indicato al punto (m) delle definizioni sopra riportate. Qualora nel presente contratto sia prevista per
una voce un “sottolimite di Indennizzo” questo non è in aggiunta al
Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l’obbligazione
massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.
t) Per
Scoperto o Franchigia:
si intende l’ammontare percentuale o
fisso indicato al punto 6) del Certificato che rimane a carico dell’Assicurato per ciascuna Perdita e che non
potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per
ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme
eccedenti tali ammontari. I Costi e le Spese non sono soggetti ad alcun
Scoperto o Franchigia.
u) Per
Atti Terroristici:
si intende ogni atto o atti di forza e/o violenza:
� per ragioni politiche, religiose
oppure altre ragioni; e/o
� diretti a rovesciare o influenzare
un governo; e/o
�
a
scopo di incutere paura al pubblico o a parte del pubblico tramite qualsiasi
persona o persone che agiscono da sole o in nome e per conto o in collegamento
a qualsiasi organizzazione.
v)
Danni Corporali:
si intende il pregiudizio economico conseguente a lesioni
personali, morte, infermità di persone.
x) Danni Materiali:
si intende il pregiudizio economico conseguente a distruzione,
perdita o deterioramento di cose (sia oggetti materiali, sia animali).
ESCLUSIONI ARTICOLOI
L’Assicurazione non opera:
1) per le Richieste di Risarcimento
causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze
esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’Assicurato
conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a
generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
2) a favore di un Assicurato che non
sia iscritto all’Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad
esercitare la/e attività prevista/e nella Proposta o la cui attività o
autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle Autorità.
In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi
successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi
competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa
comunicazione da parte dell’Assicurato.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata
alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure
allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio professionale. Qualora
il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato
dagli Organi competenti abbia colpito l’attività dell’Assicurato,
l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di
Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta
delibera.
L’Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta
efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni agli Assicuratori fornendo
copia di detta documentazione;
Gli Assicuratori conseguentemente avranno facoltà di:
i.
recedere
dalla polizza dando 90 giorni di preavviso;
ii. mantenere in vigore l’Assicurazione
fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle
Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il
periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
3) per le Richieste di Risarcimento che
si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente
quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o
contaminazione di qualsiasi tipo;
4) per tutte le obbligazioni di natura
fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni
multipli inflitti direttamente all’Assicurato o per le conseguenze del
loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all’estensione Penalità Fiscali -
che segue;
5) per le Richieste di Risarcimento
causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia
natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
i.
radiazioni
ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività
derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile
nucleare;
ii.
sostanze
radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di
esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
6) per le Richieste di Risarcimento
causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso od omissione disonesta
posti in essere dall’Assicurato stesso e/o da un membro del suo staff e/o da un
suo Collaboratore;
7) per le Richieste di Risarcimento
derivanti da inosservanza di obblighi contrattuali volontariamente assunti
dall’Assicurato, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto
responsabile per la Perdita anche in assenza di tali condizioni contrattuali o
garanzie;
8) per le perdite, danni, costi o
esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o
comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre
cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro
momento:
i. guerra, invasione, atti di nemici
esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non),
guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o
costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
ii. qualsiasi atto terroristico
Ai fini di questa clausola, per atto
terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso
della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da
qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto
di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici,
religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o
spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla
presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi
natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni
finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto
indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.
Nel caso in cui i Sottoscrittori
affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita,
danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l’onere di
fornire prova contraria incombe all’Assicurato. L’eventuale nullità o
inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità
totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte
restante.
9)
per le
Richieste di Risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto che abbia una
partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato, salvo il caso in cui tali
Richieste siano originate da terzi;
10)
per le
Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza
o fallimento da parte dell’Assicurato.
11) per le Richieste di Risarcimento
derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati,
modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell’Assicurato o da
relative società o da parte di sub-appaltatori dell’Assicurato;
12)
le
Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali o Danni Materiali, determinati
da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale
dell’Assicurato;
13)
le
Richieste di Risarcimento derivanti da Danni Corporali sofferti da una persona
a seguito o nel corso del suo impiego presso l’Assicurato con qualsiasi
contratto o incarico;
14)
le
Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l’Assicurato agisce
come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
15) le Richieste di Risarcimento
derivanti direttamente od indirettamente dal possesso, dalla proprietà o
dall’utilizzo da parte di o per conto dell’Assicurato di terreni, fabbricati,
aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica.
CONDIZIONI RELATIVE AL MAGGIOR TERMINE PER
LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO ARTICOLO
IV
Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti
condizioni:
A.
Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato
1)
In
caso di morte dell’Assicurato e nel caso in cui il Maggior Termine per la notifica
delle Richieste di Risarcimento non venga acquistato dagli eredi
dell’Assicurato presso un diverso Assicuratore, gli stessi avranno diritto ad
un periodo di 24 mesi seguente la data del mancato rinnovo per la notifica
delle Richieste di Risarcimento, semprechè sia stata inviata richiesta scritta
agli Assicuratori entro 30 giorni dal termine del Periodo di Assicurazione
indicato al punto 3 del Certificato.
2)
Fermo
quanto previsto sub1), è inoltre facoltà dell’Assicurato, solo in caso di
cessazione definitiva dell’attività, salvo i casi di cessazione del rapporto
per radiazione o sospensione dall’Albo professionale, di richiedere l’acquisto
di un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, la cui
durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla
base delle informazioni e valutazioni che gli stessi svolgeranno.
Il Limite di Indennizzo
indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel
Maggior termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà
superare il Limite di Indennizzo indicato al punto 4 del Certificato.
B. Polizza emessa in nome e per
conto di un’Associazione Professionale, di uno Studio Associato o di una
Società
In caso di scioglimento, volontaria
cessazione dell’attività, assorbimento o fusione dell’Associazione
Professionale o dello Studio Associato o della Società, volontaria o forzosa
messa in liquidazione della Società, cessione di un ramo d’azienda ad un Terzo,
nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un
Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento non venga
acquistato dall’Assicurato o dai suoi eredi presso un diverso Assicuratore, l’Assicurato ha la facoltà di
acquistare un Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento
la cui durata ed il relativo sovrappremio verranno stabiliti dagli
Assicuratori, sulla base delle informazioni e valutazioni che gli stessi
svolgeranno, semprechè sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori
entro 30 giorni dal termine del Periodo di
Assicurazione indicato al punto 3 del Certificato. Il Limite di Indennizzo
indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate
nel Maggior termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà
superare il Limite di Indennizzo indicato al punto 4 del Certificato.
PENALITA’ FISCALI ARTICOLO
V
A maggior chiarimento delle
condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso di applicazione diretta
della sanzione all'Assicurato - il presente contratto terrà indenne
quest'ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri Clienti in
conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad
atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi
professionali retribuiti.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO
DI RICHIESTA DI
RISARCIMENTO ARTICOLO
VI
a) L’Assicurato – ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 1913, 1914, 1915 Codice Civile - deve dare agli
Assicuratori comunicazione scritta entro 30 giorni di:
i.
qualsiasi
Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
ii.
qualsiasi
intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto
Illecito;
iii.
qualsiasi
Circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente
dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.
Se tale comunicazione viene
effettuata dall’Assicurato nel Periodo di Assicurazione secondo quanto indicato
nei precedenti punti (ii) e (iii) o nei successivi 30 giorni indipendentemente
o meno dall’applicabilità del Maggior Termine per la notifica delle Richieste
di Risarcimento, qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà
considerata dagli Assicuratori come effettuata nel Periodo di Assicurazione.
b) L’Assicurato deve fornire agli
Assicuratori tutte le informazioni e deve cooperare così come gli Assicuratori
potranno ragionevolmente richiedere, divulgando l’esistenza del presente
contratto solo con il consenso degli Assicuratori, salvo non sia diversamente
disposto dalla Legge.
c) I legali e periti scelti
dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno
essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.
d) L’Assicurato non deve ammettere
responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l’entità
oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli
Assicuratori. In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato si impegna a
non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei
medesimi.
e) Gli Assicuratori non potranno
definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso
scritto dell’Assicurato. Qualora l’Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione
suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti
legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l’obbligo risarcitorio
degli Assicuratori per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere
l’ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti
essere definita inclusi i costi, gli oneri e le spese maturate con il loro
consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare
applicabile indicato al punto 4 del Certificato.
f) Nel caso che una Richiesta di
Risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli
Assicuratori e l’Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su
quanto sia coperto o meno dalla
presente Polizza. Sulla base di questo accordo, gli
Assicuratori anticiperanno Costi e Spese per la parte della Perdita assicurata.
g) Gli Assicuratori si impegnano ad
anticipare i Costi, Oneri e Spese sostenuti prima della definizione della
Richiesta di Risarcimento. Tale anticipo di Costi, Oneri e Spese come sopra
definito, sarà restituito agli Assicuratori da parte dell’Assicurato in base ai
rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto
all’Indennizzo a termini del presente contratto.
ARBITRATO SPECIALE ARTICOLO
VI
Qualora le Parti concordino sulla
risarcibilità della Richiesta di Risarcimento in base al presente contratto,
gli Assicuratori danno facoltà per iscritto all’Assicurato di proporre al Terzo
danneggiato e/o alle società e/o soci e/o creditori sociali il ricorso ad un
arbitrato rituale ai sensi dell’ art. 809 e seguenti del Codice di Procedura
Civile, in luogo della giustizia ordinaria. (Detta facoltà non verrà negata
dagli Assicuratori senza una valida ragione). Tale Collegio sarà chiamato a
decidere sulla natura dell’Atto Illecito, sulle sue conseguenze e sulla
quantificazione della Perdita.
Il Collegio
sarà formato da tre arbitri, uno nominato dall’Assicurato e dagli Assicuratori,
uno dal Terzo danneggiato ed il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede
l’Assicurato. Gli Assicuratori (in nome e per conto dell’Assicurato) e il Terzo
danneggiato risponderanno delle spettanze del proprio arbitro e della metà di
quelle del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a
maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie
per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo
verbale.
SURROGAZIONE ARTICOLO
VI
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto
gli Assicuratori si surrogheranno nei diritti di rivalsa dell’Assicurato per
tali ammontari. In tal caso l’Assicurato dovrà firmare tutti i necessari
documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare tale
diritto compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli
Assicuratori di agire legalmente in luogo dell’Assicurato.
Gli Assicuratori non si surrogheranno nei diritti di
rivalsa dell’Assicurato nei confronti di un Collaboratore, nei casi in cui
quest’ultimo abbia commesso atti dolosi, fraudolenti ed/od omissioni dolose.
CASI DI CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ARTICOLO
IX
a) Salvo l’applicabilità del Maggior
Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, questa Polizza cesserà
con effetto immediato nel caso di:
i.
scioglimento
della Società o dell’Associazione professionale;
ii.
cessazione
dell’attività;
iii.
ritiro
dall’attività o morte dell’Assicurato;
iv.
fusione
od incorporazione della Società o dell’Associazione professionale;
v.
messa
in liquidazione anche volontaria della Società;
vi.
cessione
del ramo di azienda a soggetti Terzi.
In tutti i casi predetti
l’Assicurazione è prestata per le Richieste di Risarcimento e le Circostanze
che possono dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione, ma
esclusivamente in relazione ad Atti Illeciti commessi anteriormente alla data
di cessazione e fino alla scadenza della Polizza indicata al punto 3 del
Certificato.
b) Gli Assicuratori e l’Assicurato
potranno recedere dalla presente Polizza con lettera raccomandata inviata
contenente un preavviso di 90 giorni. In questo caso se il recesso è esercitato
dagli Assicuratori, l’Assicurato avrà il diritto al rimborso del Premio netto
indicato al punto 7 del Certificato in proporzione al Periodo di Assicurazione
non più coperto dal contratto. Se il recesso è esercitato dall’Assicurato si
applicherà la tabella relativa ai Premi dovuti per assicurazioni di durata
inferiore all’anno. L'eventuale rimborso sarà corrisposto all’Assicurato entro
30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione.
c) Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola
risolutiva espressa
Qualora l’Assicurato sia complice o
provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo
ad una Perdita, esageri dolosamente l’ammontare del danno e/o dichiari fatti
non rispondenti al vero, produca documenti
falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di
Terzi, egli perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente
contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio,
fermo restando il diritto degli Assicuratori alla rivalsa contro l’Assicurato
per indennizzi già effettuati.
d)
Procedure di rinnovo
Il presente contratto si intende
senza tacito rinnovo e scadrà automaticamente allo spirare del periodo indicato
al punto 3 del Certificato, fatto salvo il caso in cui sia stato concesso un
Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento come riportato
nella definizione di cui alla Sezione A -Art. 2 lettera (j), nel qual caso il
contratto stesso terminerà alla scadenza di detto periodo. Le condizioni di
rinnovo saranno valutate dagli Assicuratori al ricevimento di una nuova
Proposta firmata e datata.
ESTENSIONE LEGGE
MERLONI ARTICOLO
X
L’assicurazione può essere estesa, dietro specifica
richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità derivante dalla L. 11.02.1994 n.
109 (Legge Merloni), e successive modifiche (D.L. 03.04.1995 n. 101, L.
02.06.1995 n. 216 e D.M. 12.03.2004 n. 123); in tal caso gli Assicuratori
rilasceranno certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge
Merloni sempreché il valore delle opere oggetto della presente garanzia sia
inferiore a € 15.000.000,00 e di durata non superiore ai 24 mesi.
I tassi da applicarsi al valore delle
opere al netto delle imposte pari al 22,25%, fermo il Premio minimo di € 80,00
per ciascuna
estensione, sono i seguenti:
� 0,35 per mille netto per opere sino a
12 mesi di durata;
� 0,65 per mille netto per opere sino
a 24 mesi di durata;
Qualora il valore delle opere e/o la
durata di esse eccedano i limiti sopraindicati, gli Assicuratori si riservano
di quotare il rischio di volta in volta. Per ciascuna estensione il Limite di
Indennizzo è pari al 10% del valore dell’opera con una massima esposizione comunque non superiore al Limite di
Indennizzo stabilito in Polizza; il Premio relativo è dovuto in un’unica
soluzione anticipata.
La presente
estensione è operativa per:
a)
le
nuove spese di progettazione;
b)
i
maggiori costi
Per nuove
spese di progettazione si intendono:
� le spese aggiuntive che la stazione
appaltante deve sopportare per rettificare il progetto parzialmente errato o
per rielaborare il progetto totalmente errato a condizione che il nuovo
progetto sia affidato a progettista diverso dall’Assicurato;
Per maggiori
costi si intendono:
� la differenza tra i costi e gli
oneri che – in caso di varianti in corso d’opera, quali previste all’art. 25,
comma 1 lettera d) della Legge Merloni – la stazione appaltante deve sopportare
per l’esecuzione dell ’intervento a causa dell’errore o dell’omissione
progettuale, ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per
l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.
Per tutto quanto non stabilito nella
presente Estensione, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal D.M.
12.03.2004 n. 123 – Schema Tipo 2.2 – Copertura Assicurativa della RCP dei
Progettisti Liberi Professionisti o delle Società di Professionisti o delle
Società di Ingegneria.
Per quanto non diversamente stabilito nella presente
estensione, restano applicabili le condizioni ed i termini previsti dalla
Polizza.
ESTENSIONE “626/94 e “494/96” ARTICOLO
X I
L’assicurazione è estesa alle responsabilità
derivanti all’Assicurato per gli incarichi assunti in applicazione al D.Lgs.
19/09/1994 n° 626 in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la
Sicurezza) ed al D.Lgs. 14/08/1996 n° 494 in materia di Sicurezza nei Cantieri
(Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori).
Per quanto non diversamente stabilito nella presente
estensione, restano applicabili le condizioni ed i termini previsti dalla
Polizza.
Condizioni Generali di
Assicurazione
Sezione B
1.
Dichiarazioni
relative alle Circostanze del rischio
Gli Assicuratori hanno determinato il Premio in base alle dichiarazioni
dell’Assicurato, il quale è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai
fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte e/o le
reticenze dell’Assicurato relative a Circostanze tali che gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero
dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle
cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali
prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’Indennizzo.
Tali disposizioni si applicano anche
ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente Polizza.
2.
Altre
assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio.
In caso di Richiesta di Risarcimento, l’Assicurato deve
darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli
altri (art. 1910 del Codice Civile).
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio,
questo contratto opererà a 2° rischio, cioè per l’eccedenza dei Limiti di
Indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.
3.
Pagamento
del Premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato
in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l’Assicurato non paga i premi o
le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno
del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 C.C.).
4.
Modifiche
/ Cessione dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche o cessioni
dei diritti ed interessi della presente assicurazione saranno considerate
valide solo se dichiarate per iscritto dall’Assicurato e accettate dagli
Assicuratori con relativa emissione di una appendice alla Polizza.
5.
Aggravamento
del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione
scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli
aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli
Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo nonché il recesso dell’Assicuratore dal contratto. (art. 1898
del Codice Civile).
6.
Diminuzione
del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono
tenuti a ridurre il Premio o parte di esso a ricezione di tale comunicazione
dall’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) rinunciando sin da ora al relativo
diritto di recesso.
7.
Pagamento
dell’Indennizzo
Valutata la Perdita, verificata
l’operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, gli
Assicuratori provvederanno al pagamento di quanto loro compete entro 30 giorni
dalla firma dell’atto di liquidazione consensuale tra le parti.
8.
Oneri
Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico
dell’Assicurato.
9.
Rinvio
alle norme di Legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le
norme di Legge italiana in materia.
10.
Estensione
Territoriale
L’assicurazione vale, nei termini,
limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente
contratto, per le Perdite originate da Atti Illeciti posti in essere nei
territori e con i limiti indicati al punto 8 del Certificato.
11.
Arbitrato
In caso di controversia tra
Assicurato ed Assicuratori sulla natura della Richiesta di Risarcimento e
sull’operatività della presente Polizza si dovrà ricorrere ad un arbitrato
rituale, ai sensi dell’ art. 809 e seguenti del Codice di Procedura Civile,
composto da tre arbitri uno nominato dall’Assicurato, uno dagli Assicuratori e
il terzo arbitro sarà nominato dai primi due o in caso di disaccordo dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione ove risiede l’Assicurato.
Almeno uno dei tre arbitri sarà scelto tra i professionisti iscritti all’Albo
dell’Ordine degli Avvocati nella circoscrizione dove risiede l’Assicurato.
L’arbitrato dovrà svolgersi in Italia. Ciascuna delle Parti risponde delle
spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Le
decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa
da ogni formalità di Legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei
suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Agli
effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di
approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Sezione A
I Oggetto dell’Assicurazione -
Obbligazione temporale dell’Assicuratore (Claims Made)
II Definizioni
III
Esclusioni
VI Obblighi
dell’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento
VII
Arbitrato speciale
VIII Surrogazione
IX Casi di
cessazione dell’Assicurazione
Sezione B - Condizioni Generali di Assicurazione
1.
Dichiarazioni
relative alle Circostanze del rischio
2.
Altre
assicurazioni
3.
Pagamento
del Premio
4.
Modifiche/Cessione
5.
Aggravamento
del Rischio
6.
Diminuzione
del Rischio
7.
Pagamento
dell’Indennizzo
8.
Oneri
fiscali
9.
Rinvio
alle norme di legge
10. Estensione territoriale
Arbitrato
agt Agenzia Gobbo cav. Tiziano, dal 1968 assicurazioni e consulenze in tutti i rami
Via L. Carozzani, 14 – 30027 San Dona’ di Piave – tel. 0421.220220 fax 0421.44235